[1]I sudditi austriaci appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, godranno dello stesso trattamento e delle stesse garanzie, in diritto e in fatto, accordate agli altri sudditi austriaci.
[2]Avranno, in ispecie, eguale diritto di fondare, dirigere e amministrare a proprie spese opere di beneficenza, di culto o di carattere sociale, scuola e altri istituti di educazione, col diritto di usarvi la propria lingua o di esercitarvi liberamente il proprio culto.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
