[1]I sudditi austriaci appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, godranno dello stesso trattamento e delle stesse garanzie, in diritto e in fatto, accordate agli altri sudditi austriaci.

[2]Avranno, in ispecie, eguale diritto di fondare, dirigere e amministrare a proprie spese opere di beneficenza, di culto o di carattere sociale, scuola e altri istituti di educazione, col diritto di usarvi la propria lingua o di esercitarvi liberamente il proprio culto.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art67 · fonte del testo