[1]Per quanto concerne l'insegnamento pubblico, il Governo austriaco provvedere perche', nelle citta' e distretti nei quali risiede una considerevole proporzione di sudditi austriaci di lingua diversa dalla tedesca, siano concesse facilitazioni adeguate, per assicurare che, nelle scuole primarie, ai figli di questi sudditi austriaci sia impartita l'istruzione nella loro lingua. Questa disposizione non impedira' al Governo austriaco di rendere obbligatorio nelle dette scuole l'insegnamento della lingua tedesca.

[2]Nelle citta' e nei distretti dove esiste una considerevole proporzione di sudditi austriaci appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, sara' assicurata a queste minoranze un'equa partecipazione nel godimento e nell'uso delle somme che fossero assegnate su fondi pubblici, dai bilanci dello Stato, dei municipi o di altre amministrazioni, a scopo educativo, religioso di beneficenza.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art68 · fonte del testo