I sudditi delle Potenze alleate o associate godranno nel territorio austriaco una protezione costante quanto alle loro persone e ai loro beni, diritti e interessi, e avranno libero accesso ai tribunali.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
I sudditi delle Potenze alleate o associate godranno nel territorio austriaco una protezione costante quanto alle loro persone e ai loro beni, diritti e interessi, e avranno libero accesso ai tribunali.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art229 · fonte del testo