L'Austria riconosce come propri sudditi di pieno diritto, senza bisogno di alcuna formalita', tutti coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, avranno la pertinenza nel territorio austriaco e non saranno cittadini di uno Stato diverso.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art64 · fonte del testo