[1]Tutti i sudditi austriaci saranno eguali davanti alla legge e godranno di eguali diritti civili e politici, senza distinzione di razza, di religione o di lingua.

[2]La differenza di religione, di confessione o di fede non dovra' nuocere ad alcun suddito austriaco nel godimento dei diritti civili e politici, in specie per quanto concerne l'ammissione a pubblici impieghi, funzioni ed onori, o l'esercizio delle varie professioni od industrie.

[3]Nessuna restrizione sara' imposta al libero uso di qualsiasi lingua, da pare di qualsiasi suddito austriaco, nelle relazioni private, nel commercio, nella religione, nella stampa o in pubblicazioni di ogni genere, o nelle adunanze pubbliche.

[4]Nonostante il riconoscimento, da parte del Governo Austriaco, di una lingua ufficiale, saranno accordate eque facilitazioni ai sudditi austriaci di lingua diversa, per l'uso della propria lingua, sia oralmente, sia in scritto, davanti ai tribunali.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art66 · fonte del testo