[1]Nonostante la disposizione dell'art. 70, per quanto concerne i territori trasferiti all'Italia, non acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza italiana:
[2]1° coloro che hanno la pertinenza nei detti territori, ma non vi sono nati;
[3]2° coloro che hanno acquistato la pertinenza nei detti territori dopo il 24 maggio 1915, o che l'hanno acquistata soltanto in dipendenza della propria carica.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
