[1]Nonostante la disposizione dell'art. 70, per quanto concerne i territori trasferiti all'Italia, non acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza italiana:

[2]1° coloro che hanno la pertinenza nei detti territori, ma non vi sono nati;

[3]2° coloro che hanno acquistato la pertinenza nei detti territori dopo il 24 maggio 1915, o che l'hanno acquistata soltanto in dipendenza della propria carica.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art71 · fonte del testo