Se la elezione della cittadinanza italiana, a norma dell'art. 72, non e' fatta o e' respinta, le persone di cui si tratta acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza dello Stato che esercita la sovranita' sul territorio nel quale avessero avuto la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito all'Italia.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art74 · fonte del testo