Le persone indicate all'art. 71 o coloro:
- a)che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre e' ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori;
- b)o che hanno servito nell'esercito italiano durante la presente guerra, ed i loro figli, - potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
