Le persone indicate all'art. 71 o coloro:

  • a)che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre e' ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori;
  • b)o che hanno servito nell'esercito italiano durante la presente guerra, ed i loro figli, - potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art72 · fonte del testo