[1]I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza austriaca e acquistano di pieno diritto una nuova cittadinanza, e, norma dell'articolo 70, avranno facolta', durante un anno dalla entrata in Vigore del presente trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito.

[2]L'opzione del marito implichera' quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni.

[3]Coloro che hanno esercitato questo diritto dovranno entro i dodici mesi seguenti, trasportare il proprio domicilio nello Stato a favore del quale avranno fatto l'opzione, potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio dello Stato in cui avevano il proprio domicilio prima dall'opzione, e portar con se' i propri beni mobili di ogni specie, senza che sia loro imposto percio' alcun diritto o tassa, di uscita o di entrata.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art78 · fonte del testo