[1]Il Governo austriaco consegnera' senza indugio ai Governi alleati e associati gli archivi, registri, piani, titoli e documenti di qualsiasi specie, appartenenti alle amministrazioni civili, militari, finanziarie, giudiziarie o d'altro genere dei territori ceduti. Se alcuni dei detti documenti, archivi, registri, titoli o piani fossero stati trasferiti altrove saranno restituiti dal Governo austriaco, a richiesta dei Governi alleati e associati che vi hanno interesse.

[2]Qualora gli archivi, registri, piani, titoli e documenti predetti, che non abbiano carattere militare, riguardassero anche le amministrazioni austriache, e non potesse per conseguenza esserne fatta consegna senza danno di queste, l'Austria si impegna, a condizione, di reciprocita', a darne comunicazione ai Governi delle Potenze alleate e associate che vi hanno interesse.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art93 · fonte del testo