Il Governo austriaco si impegna a restituire senza indugio, dal momento dell'entrata in vigore del presente trattato, tutti gli oggetti, valori o documenti che fossero stati trattenuti dalle autorita' austriache, appartenenti a cittadini delle potenze alleate e associate.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art169 · fonte del testo