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[1]Agli agenti ai quali, posteriormente al decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, fossero stati eventualmente concessi dalle aziende, sotto qualunque forma, sussidi o indennita', a titolo di caro-viveri, in piu' di quelli stabiliti con il predetto decreto, spetta soltanto la differenza fra l'ammontare delle indennita' di cui al precedente articolo e l'ammontare delle maggiori concessioni fatte a titolo di caro viveri dalle aziende stesse.

[2]Le aziende che avessero deliberato per il proprio personale sussidi facoltativi di caro viveri in misura superiore a quella stabilita all'art. 1, continueranno a corrisponderli invariati, senza alcun rimborso o concorso speciale per questo titolo, da parte dello Stato.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1921 al 7 novembre 1922

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