Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Agli agenti ai quali, posteriormente al decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, fossero stati eventualmente concessi dalle aziende, sotto qualunque forma, sussidi o indennita', a titolo di caro-viveri, in piu' di quelli stabiliti con il predetto decreto, spetta soltanto la differenza fra l'ammontare delle indennita' di cui al precedente articolo e l'ammontare delle maggiori concessioni fatte a titolo di caro viveri dalle aziende stesse.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 settembre 1922, n. 1323, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni sull'indennita' di caroviveri, di cui agli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, nonche' quelle di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1° febbraio 1921, n. 43, sono prorogate fino al 31 dicembre 1922, nei riguardi del personale dei servizi pubblici di trasporto, contemplati nel titolo II del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40".
Testo in vigore dal 7 novembre 1922 al 16 dicembre 2009
