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[1]Agli agenti ai quali, posteriormente al decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, fossero stati eventualmente concessi dalle aziende, sotto qualunque forma, sussidi o indennita', a titolo di caro-viveri, in piu' di quelli stabiliti con il predetto decreto, spetta soltanto la differenza fra l'ammontare delle indennita' di cui al precedente articolo e l'ammontare delle maggiori concessioni fatte a titolo di caro viveri dalle aziende stesse.

[2]Le aziende che avessero deliberato per il proprio personale sussidi facoltativi di caro viveri in misura superiore a quella stabilita all'art. 1, continueranno a corrisponderli invariati, senza alcun rimborso o concorso speciale per questo titolo, da parte dello Stato. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il Regio D.L. 4 settembre 1922, n. 1323, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni sull'indennita' di caroviveri, di cui agli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, nonche' quelle di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1° febbraio 1921, n. 43, sono prorogate fino al 31 dicembre 1922, nei riguardi del personale dei servizi pubblici di trasporto, contemplati nel titolo II del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40".

Testo in vigore dal 7 novembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 7 novembre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1921 al 7 novembre 1922.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 4 settembre 1922, n. 1323, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni sull'indennita' di caroviveri, di cui agli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, nonche' quelle di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1° febbraio 1921, n. 43, sono prorogate fino al 31 dicembre 1922, nei riguardi del personale dei servizi pubblici di trasporto, contemplati nel titolo II del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-02-01;43~art2 · fonte del testo