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[1]Per far fronte alle spese stanziate per costruzione di ferrovie, in conformita' alla tabella annessa alla presente legge, a quelle da stanziare eventualmente negli esercizi 1909-910, 1910-911 e 1911-912 per le linee di cui all'art. 2 ed alle altre di compimento e saldo relative alle linee complementari nei limiti delle somme autorizzate dalla legge 27 giugno 1897, n. 228, il tesoro e' autorizzato a valersi dei mezzi stabiliti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, in quanto non si possa provvedere nei limiti dell'assegnazione di spesa per la parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici, fissata dall'art. 1 della legge 21 giugno 1906, n. 238.
[2]I certificati nominativi coll'interesse del tre e mezzo per cento, da emettere ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, e della presente, saranno del valore di lire centomila o cinquantamila o ventimila.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
