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[1]Il Governo e' autorizzato a ridurre a 50 anni la durata massima delle sovvenzioni chilometriche, e ad aumentare da L. 5000 a L. 5700, da L. 7500 a L. 8500 e da L. 8000 a L. 9100 il limite massimo rispettivamente stabilito dagli articoli 1 della legge 30 aprile 1899, n. 168, 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 55 della legge 14 luglio 1907, n. 562 e 7 della legge 4 dicembre 1902, n. 506.
[3]Per la determinazione delle sovvenzioni il saggio lordo di capitalizzazione sara' stabilito sulla base del saggio effettivo d'impiego in titoli del Debito pubblico consolidato italiano 3.50 per cento, risultante dal prezzo medio dei listini ufficiali del trimestre anteriore alla presentazione della domanda di concessione, aumentato dell'uno e mezzo.
[4]Tali sovvenzioni non possono essere accordate, se non risultino intervenuto offerte legali di enti morali o di privati interessati a norma degli articoli 2 e 4 del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183, fatta eccezione:
- a)per le linee a sezione ridotta, di cui all'art. 5 della legge 4 dicembre 1902, n. 506;
- b)quando l'eccedenza del limite legale della sovrimposta fondiaria degli enti interessati e gli oneri di bilancio per interessi di mutui passivi superiori al reddito delle entrate patrimoniali e dei servizi pubblici sieno in misura tale, a giudizio esclusivo del Governo da non consentire nuovi aggravi.
[5]Al Governo e' data anche facolta' di concedere annue sovvenzioni chilometriche sino a L. 1200 a chilometro, e per un periodo non superiore a 20 anni, per l'esercizio di ferrovie private da autorizzare al servizio pubblico.
[6]Le sovvenzioni sono accordate con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, e sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
[7]Le somme da pagarsi annualmente per tali sovvenzioni nei limiti d'impegno di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, ed in quelli di cui agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, che restano per ogni effetto riuniti, sono stanziate nel bilancio dei lavori pubblici in un capitolo denominato: «Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all' industria privata». Tali limiti sono pero' aumentati dell'ammontare delle sovvenzioni per ferrovie complementari e per le linee di cui all'art. 2 della presente legge.
[8]Quando le sovvenzioni da pagare per una linea eccedono la somma di annue L. 500,000, il corrispondente stanziamento e' fatto in un capitolo separato nel bilancio dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
