[1]Il periodo d'imbarco sulla Regia nave Citta' di Milano del personale della ditta Pirelli e C. inscritto fra la gente di mare di 1ª categoria, sara' considerato come navigazione mercantile, agli effetti del conseguimento della pensione o degli assegni sulle Casse invalidi della marina mercantile.

[2]Agli effetti del deconto della retribuzione terra' luogo del ruolo dell'equipaggio un elenco sul quale verra' descritto nominativamente il personale imbarcato con l'annotazione del grado o qualita' dei singoli individui di esso.

[3]I movimenti d'imbarco e sbarco dovranno essere accertati dal comandante della Citta' di Milano con la propria firma.

Testo vigente dal 10 luglio 1909

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urn:nir:stato:legge:1909-07-01;420~allegato-b-art9 · fonte del testo

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