Art. 5 (Allegato B)
[1]In corrispettivo degli obblighi che con la presente convenzione la R. marina si assume, la ditta Pirelli e C. corrispondera' alla Regia marina per tutta la durata della convenzione, un contributo annuo fisso di L. 50,000 che sara' versato in rate trimestrali uguali posticipate.
[2]Questo contributo rimarra' inalterato qualunque sia la durata annua del noleggio della Citta' di Milano, purche' la durata non sia superiore a 250 giorni per ogni quinquennio, corrispondenti ad una media di 50 giorni all'anno. Questa durata complessiva sara' ridotta in proporzione per eventuale periodo di tempo inferiore ad un quinquennio in fine di contratto.
[3]Nel caso che tale numero di giorni sia superato, la ditta Pirelli e C. dovra' corrispondere alla R. marina alla fine del quinquennio la quota di noleggio di L. 700 per ogni giorno in piu' oltre i 250.
[4]Nel computo dei giorni contemplati in questo articolo non saranno compresi quelli per l'imbarco e lo sbarco dei materiali della ditta entro i limiti massimi di giorni cinque e giorni tre rispettivamente per ogni campagna; ne' i giorni impiegati per la verifica delle bussole, ne' quelli di forzata inazione della nave per avarie ai meccanismi di navigazione, o per altre cause di forza maggiore.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
