Art. 2 (Allegato B)
[1]La R. marina assume l'obbligo di consegnare alla ditta Pirelli e C. la R. nave Citta' ai Milano completamente pronta al servizio che deve compiere entro il termine massimo di 40 giorni dalla domanda della ditta, non escludendo di consegnarla entro un termine minore, qualora cio' sia richiesto dalla ditta stessa e sia conciliabile con le esigenze del servizio che la nave compie per conto dell'Amministrazione della R. marina.
[2]La R. marina s'impegna di lasciare a disposizione della ditta Pirelli e C. la vasca di estrema prora per il deposito dei cavi sottomarini che la ditta stessa deve mantenere permanentemente a bordo, mentre si riserva la facolta' di rendere mobili ed asportabili i coni interni delle altre due vasche di centro e di poppa allo scopo di utilizzarle per il trasporto di materiali.
[3]Durante i periodi di tempo nei quali la Citta' di Milano sara' al servizio della ditta Pirelli e C., la R. marina manterra' la nave armata a suo spese col proprio personale militare e fornita di tutti i materiali necessari al suo esercizio, non esclusi il combustibile e le materie lubrificanti per l'apparato motore e per tutti i meccanismi di bordo.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
