Art. 27
I telegrammi scambiati fra il personale della ditta Pirelli e C. a bordo della R. nave Citta' di Milano ed il personale incaricato della guardia agli approdi durante i lavori, oppure fra detti personali e il Ministero della marina e dei telegrafi od anche alla ditta Pirelli e C. a Milano od a Spezia, saranno considerati come telegrammi urgenti di servizio, quando essi si riferiscano esclusivamente ai lavori in corso.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
