Art. 12
[1]In caso di guasto d'un cavo, ai sensi dell'art. 11, la ditta Pirelli e C. perdera' il diritto ad una quota proporzionata del canone assegnato al cavo stesso (come dall'art. 8) a partire dal giorno in cui la ditta avra' ricevuto dall'Amministrazione definitiva notizia dell'avvenuto guasto sino al giorno ivi cui la ditta Pirelli e C. fara' alla R. marina domanda della Citta' di Milano per intraprendere la riparazione del cavo stesso.
[2]Nessuna ritenuta del canone verra' fatta alla ditta pei ritardi che la R. Marina frapporra' a mettere a di lei disposizione la R. nave Citta' di Milano e neanche durante il tempo in cui la nave sara' occupata dalla ditta ad imbarcare il materiale per i lavori di posa o riparazione di cavi sottomarini, o ad eseguire lavori per conto dell'Amministrazione dei telegrafi.
[3]La ritenuta suddetta sara' pero' fatta anche per i periodi di tempo in cui la ditta, malgrado che la nave sia a sua disposizione nel porto di Spezia, per ragioni sue proprie non se ne servisse.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
