Art. 10
[1]Per i lavari sui cavi sottomarini in appalto del R. Governo, la ditta Pirelli e C. avra' il diritto di servirsi della R. nave Citta' di Milano alle condizioni stipulate nella convenzione in data 14 ottobre 1908 tra il Ministero della marina e la ditta stessa.
[2]La stessa ditta avra' l'obbligo di mantenere una officina sul territorio italiano per la fabbricazione dei cavi.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
