Art. 11
[1]La ditta Pirelli e C. si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun cavo contemplato nella presente convenzione, quando esso venga a cessare di operare; oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilita' siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi ai sensi dell'art. 4.
[2]La riattivazione del servizio regolare del cavo guasto dovra' aver luogo entro tre mesi a partire dal giorno in cui la ditta avra' ricevuto dall'Amministrazione l'avviso del guasto avvenuto. Nel calcolo di questi tre mesi sara' escluso il periodo dal 1° novembre al 31 marzo, o quello in cui la Citta' di Milano non fosse messa a disposizione della ditta, o, quantunque a disposizione di essa, fosse occupata in altri lavori per conto dell'Amministrazione dei telegrafi.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
