[1]La ditta Pirelli e C. si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun cavo contemplato nella presente convenzione, quando esso venga a cessare di operare; oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilita' siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi ai sensi dell'art. 4.

[2]La riattivazione del servizio regolare del cavo guasto dovra' aver luogo entro tre mesi a partire dal giorno in cui la ditta avra' ricevuto dall'Amministrazione l'avviso del guasto avvenuto. Nel calcolo di questi tre mesi sara' escluso il periodo dal 1° novembre al 31 marzo, o quello in cui la Citta' di Milano non fosse messa a disposizione della ditta, o, quantunque a disposizione di essa, fosse occupata in altri lavori per conto dell'Amministrazione dei telegrafi.

Testo vigente dal 10 luglio 1909

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urn:nir:stato:legge:1909-07-01;420~art11 · fonte del testo

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