Art. 24
[1]Qualora alla scadenza della convenzione l'Amministrazione assumesse in proprio il servizio della manutenzione dei cavi, essa acquistera' dalla ditta Pirelli e C. tutto il corredo di macchinario e materiali per lavori a mare, in buono stato.
[2]Il prezzo di questo materiale e macchinario, sara' fissato da un perito scelto in comune, ovvero da tre periti, uno per ciascuna parte ed uno nominato da questi due.
[3]In ogni caso l'obbligo di acquisto da parte dell'Amministrazione dei telegrafi s'intende limitato alla concorrenza di L. 30,000.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
