Art. 23
[1]Alla scadenza della convenzione, e qualora essa non venga rinnovata, se il quantitativo di cavo di cui all'art. 20 non raggiungera' i 100 chilometri, l'Amministrazione acquistera' dalla ditta Pirelli e C. tanto cavo quanto ne manca fino al compimento dei detti 100 chilometri.
[2]Il prezzo del cavo e' stabilito fin da ora in L. 1.80 al metro indifferentemente pei vari tipi di cui la scorta e' costituita.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
