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[1]Sull'introito lordo totale degli spettacoli e trattenimenti dati al pubblico a pagamento, nei teatri ed altri luoghi chiusi, con opere liriche, drammatiche, mimiche, operette, concerti vocali e istrumentali, riviste, coreografie conferenze artistiche, scientifiche e letterarie - anche se illustrate con proiezioni fisse o cinematografiche - circhi equestri, marionette - anche sa agiscono in costruzioni provvisorie o trasportabili - spettacoli di varieta' di ogni genere - esclusi soltanto quelli del cui programma fanno parte proiezioni cinematografiche - spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestidigitazione, trasformismo, veglioni, the danzanti, feste ed accademie di ballo, giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura, spettacoli sportivi, esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali: e' dovuto allo Stato in tutti i comuni del Regno - compreso lo provincie delle terre annesse (Venezia Giulia, Venezia Tridentina e territori dei comuni di Zara e di Lagosta) - il diritto erariale nella misura del 10 per cento; diritto comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro-mutilati di cui all'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, e del contributo di beneficenza di Stato. Tale diritto erariale e' amministrato dal Ministero delle finanze, Direzione generale del bollo e delle concessioni governative.

[2]Il diritto erariale nella misura del 10 per cento deve essere riscosso anche per gli spettacoli di beneficenza e per quelli il cui provento viene destinato a scopi speciali che non costituiscono un lucro diretto per gli organizzatori.

[3]Per le corse di cavalli il diritto erariale e' fissato nella misura del 20 per cento da riscuotersi con le modalita', da stabilirsi dal ministro delle finanze, e da imputarsi conformemente all'art. 1 della presente legge, e art. 3 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567.

Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 10 agosto 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art2 · fonte del testo