Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Sull'introito lordo totale degli spettacoli e trattenimenti dati al pubblico a pagamento, nei teatri ed altri luoghi chiusi, con opere liriche, drammatiche, mimiche, operette, concerti vocali e istrumentali, riviste, coreografie conferenze artistiche, scientifiche e letterarie - anche se illustrate con proiezioni fisse o cinematografiche - circhi equestri, marionette - anche sa agiscono in costruzioni provvisorie o trasportabili - spettacoli di varieta' di ogni genere - esclusi soltanto quelli del cui programma fanno parte proiezioni cinematografiche - spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestidigitazione, trasformismo, veglioni, the danzanti, feste ed accademie di ballo, giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura, spettacoli sportivi, esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali: e' dovuto allo Stato in tutti i comuni del Regno - compreso lo provincie delle terre annesse (Venezia Giulia, Venezia Tridentina e territori dei comuni di Zara e di Lagosta) - il diritto erariale nella misura del 10 per cento; diritto comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro-mutilati di cui all'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, e del contributo di beneficenza di Stato. Tale diritto erariale e' amministrato dal Ministero delle finanze, Direzione generale del bollo e delle concessioni governative. 3

[2]Il diritto erariale nella misura del 10 per cento deve essere riscosso anche per gli spettacoli di beneficenza e per quelli il cui provento viene destinato a scopi speciali che non costituiscono un lucro diretto per gli organizzatori. 3

[3]Per le corse di cavalli il diritto erariale e' fissato nella misura del 20 per cento da riscuotersi con le modalita', da stabilirsi dal ministro delle finanze, e da imputarsi conformemente all'art. 1 della presente legge, e art. 3 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 15 luglio 1923, n. 1550

3

con decorrenza dal 1 agosto 1923

Il Regio Decreto 15 luglio 1923, n. 1550 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sull'introito lordo totale degli ingressi ai concorsi ippici, agli spettacoli sportivi di ogni genere, in terra, in acqua ed in cielo, ai tiri al volo, ai circuiti e corse di biciclette, motociclette, automobili motoscafi ed aeroplani, giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura, il diritto erariale stabilito dall'art. 2 della legge 29 agosto 1922, n. 1254, nella misura del 10 per cento e' elevato, con effetto dal 1° agosto 1923, alla misura del 15 per cento".

Testo in vigore dal 10 agosto 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1923

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1922 al 10 agosto 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 15 luglio 1923, n. 1550

    Il Regio Decreto 15 luglio 1923, n. 1550 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sull'introito lordo totale degli ingressi ai concorsi ippici, agli spettacoli sportivi di ogni genere, in terra, in acqua ed in cielo, ai tiri al volo, ai circuiti e corse di biciclette, motociclette, automobili motoscafi ed aeroplani, giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura, il diritto erariale stabilito dall'art. 2 della legge 29 agosto 1922, n. 1254, nella misura del 10 per cento e' elevato, con effetto dal 1° agosto 1923, alla misura del 15 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art2 · fonte del testo