Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle parti contraenti, che fossero stati predati da pirati, sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro Stato, sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiaggie e domini dell'altra parte, saranno consegnati ai loro proprietari, mediante il rimborso delle spese occorse per la ripresa.
Testo vigente dal 16 novembre 1906
