[1]I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili.

[2]Quindi e' riconosciuta loro da ambo le parti contraenti la facolta' di possedere beni mobili e stabili e di disporre a loro piacimento per vendita, donazione, permuta, ed in qualunque altro modo di tutte le proprieta' di qualsivoglia specie che possederanno nei territori rispettivi.

[3]Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e trasmettere detti beni per successione, sia ab intestato che per testamento, senza che possano essere sottomessi, per causa della loro qualita' di forestieri, ad alcuna tassa od imposizione che non pesi egualmente sui nazionali.

Testo vigente dal 16 novembre 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-10-21;568~art13 · fonte del testo

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