[1]TRATTATO di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e la repubblica di Nicaragua.

[2]25 gennaio 1906

[3]Sua Maesta' il Re d'Italia e il Governo della Repubblica di Nicaragua, desiderando di regolare ed estendere le relazioni di commercio tra i due paesi, hanno determinato di conchiudere a questo scopo un trattato, ed hanno nominato a tal fine per loro plenipotenziari:

[4]Sua Maesta' il Re d'Italia, il signor Davide Campari, cavaliere del R. ordine della Corona d'Italia, suo console generale nella Repubblica di Nicaragua; e l'eccellentissimo signor presidente della Repubblica di Nicaragua, il signor dottor Adolfo Altamirano, ministro degli affari esteri;

[5]i quali, dopo essersi vicendevolmente comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

[6]Art. 1.

[7]Vi sara' amicizia e completa ed intera liberta' di commercio e di navigazione tra gli Stati delle due alte parti contraenti.

[8]I cittadini italiani nella Repubblica di Nicaragua ed i cittadini nicaraguensi negli Stati di Sua Maesta' il Re d'Italia potranno approdare e rimanere liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti e fiumi, i quali siano attualmente o possano essere in avvenire aperti al commercio estero.

[9]I cittadini di una parte godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra parte degli stessi diritti, privilegi, liberta', favori, immunita' ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno gli stranieri che fruiscono del trattamento della nazione piu' favorita, senza dover pagare alcuna tassa o imposta maggiore di quelle pagate dai medesimi ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

[10]Le navi da guerra delle due potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle della nazione piu' favorita.

Testo vigente dal 16 novembre 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-10-21;568~art1 · fonte del testo

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