[1]I due Governi contraenti si obbligano a far eseguire le notificazioni o citazioni giudiziarie e le commissioni rogatorie delle rispettive autorita' giudiziarie, in quanto le leggi del paese non vi si oppongano.
[2]Le notificazioni, citazioni o commissioni rogatorie saranno trasmesse in via diplomatica. Le spese occorrenti resteranno a carico del Governo richiesto.
Testo vigente dal 16 novembre 1906
