[1]Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dai tribunali di una delle parti contraenti, e debitamente legalizzate, avranno, sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell'altra parte, la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari sovra quei beni che ne saranno passibili, secondo le leggi del paese ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine alla inscrizione ed alle altre formalita'.

[2]Perche' possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovra' aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio di deliberazione, in cui, citate le parti in via sommaria, si esaminera':

[3]1. se la sentenza sia stata proferita da un'autorita' giudiziaria competente;

[4]2. se sia stata pronunziata citate regolarmente le parti;

[5]3. se le parti sieno state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

[6]4. se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno dello Stato.

[7]L'esecutorieta' della sentenza potra' essere richiesta in via diplomatica, ovvero direttamente dalla parte interessata.

[8]Quando e' chiesta in via diplomatica, se alla parte interessata non ha allo stesso tempo costituito un procuratore, questi gli verra' deputato d'ufficio dal tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.

[9]La parte istante dovra' soddisfare al procuratore deputato d'ufficio il pagamento de' suoi onorari e delle spese che gli sono dovute.

Testo vigente dal 16 novembre 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-10-21;568~art21 · fonte del testo

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