[1]I cittadini di ciascuna delle due parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi territori, esercitare industrie ed il commercio tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, siccome potra' loro convenire; effettuare trasporti di merci e danaro, ricevere merci in deposito tanto dall'interno che dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali; vendere e comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie e qualsiasi altro oggetto, tanto se importati, quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare e fare i loro affari e presentare alle dogane le loro dichiarazioni o da se' stessi o per mezzo dei loro procuratori od agenti, senza essere sottoposti ad altre restrizioni, gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sopra i nazionali.

[2]Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai propri concittadini, da stranieri o da nazionali, in qualita' di amministratori, commissionari, agenti, consegnatari od interpreti.

[3]Infine essi non pagheranno, in ragione del loro commercio od industria, nei porti, nelle citta' od in qualsiasi luogo dei due Stati, ove si sieno definitivamente o temporariamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse od imposte che siano o saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunita' od altri favori accordati in materia di commercio o d'industria ai cittadini di uno dei due paesi verranno egualmente accordati a quelli dell'altro.

Testo vigente dal 16 novembre 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-10-21;568~art2 · fonte del testo

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