Quando in virtu' di concessioni fatte a privati dal Governo del Nicaragua si promuova, con destinazione al territorio della Repubblica, l'immigrazione di cittadini italiani, lo stesso Governo di Nicaragua vigilera' per l'esatta esecuzione dei relativi contratti e punira', in conformita' alle leggi, ogni abuso od inganno che fosse commesso a danno degli immigranti.
Testo vigente dal 16 novembre 1906
