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[1]Nei casi di trasformazione previsti agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, i Comuni o gli altri enti interessati oltre a impegnarsi nelle forme e garanzie stabilite dalla legge comunale e provinciale di assumere gli obblighi derivanti dalla trasformazione stessa debbono versare all'erario, per il mantenimento delle nuove scuole, gli stessi contributi gia' da essi obbligatoriamente corrisposti per le scuole trasformate, compresi quelli che i Comuni stessi si siano obbligati di versare allo Stato per il mantenimento dei corsi magistrali istituiti in applicazione della legge 21 luglio 1911, n. 861. Questi ultimi sono versati al tesoro e reintegrati nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aumento allo stanziamento iscritto in applicazione dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, numero 487.

[2]La facolta' data al ministro col primo comma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861, di istituire fino a quindici corsi magistrali negli anni 1911-912 e 1912-913 e' estesa all'anno 1913-914 e il numero dei corsi che si potranno istituire e' portato fino a trenta.

[3]Qualora si tratti di trasformare una scuola media o normale in altra scuola media o normale che importi una spesa maggiore, l'ente interessato dovra', nel chiedere tale trasformazione, impegnarsi con le forme e garanzie stabilite dalla legge comunale e provinciale, al pagamento di un apposito contributo. Questo contributo sara' pari alla differenza fra quello fissato per la istituzione della scuola, di cui si tratta, con la tabella annessa al R. decreto 28 aprile 1910, n. 307, e la media della spesa sostenuta dallo Stato per mantenimento della scuola gia' esistente, nel triennio precedente all'anno scolastico, in cui il decreto di trasformazione e' emesso.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 7 agosto 1914

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art14 · fonte del testo