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[1]Nei casi di trasformazione previsti agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, i Comuni o gli altri enti interessati oltre a impegnarsi nelle forme e garanzie stabilite dalla legge comunale e provinciale di assumere gli obblighi derivanti dalla trasformazione stessa debbono versare all'erario, per il mantenimento delle nuove scuole, gli stessi contributi gia' da essi obbligatoriamente corrisposti per le scuole trasformate, compresi quelli che i Comuni stessi si siano obbligati di versare allo Stato per il mantenimento dei corsi magistrali istituiti in applicazione della legge 21 luglio 1911, n. 861. Questi ultimi sono versati al tesoro e reintegrati nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aumento allo stanziamento iscritto in applicazione dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, numero 487.

[2]La facolta' data al ministro col primo comma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861, di istituire fino a quindici corsi magistrali negli anni 1911-912 e 1912-913 e' estesa all'anno 1913-914 e il numero dei corsi che si potranno istituire e' portato fino a trenta. 1

[3]Qualora si tratti di trasformare una scuola media o normale in altra scuola media o normale che importi una spesa maggiore, l'ente interessato dovra', nel chiedere tale trasformazione, impegnarsi con le forme e garanzie stabilite dalla legge comunale e provinciale, al pagamento di un apposito contributo. Questo contributo sara' pari alla differenza fra quello fissato per la istituzione della scuola, di cui si tratta, con la tabella annessa al R. decreto 28 aprile 1910, n. 307, e la media della spesa sostenuta dallo Stato per mantenimento della scuola gia' esistente, nel triennio precedente all'anno scolastico, in cui il decreto di trasformazione e' emesso.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 luglio 1914, n. 679

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La L. 16 luglio 1914, n. 679 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Il numero dei corsi magistrali che si potranno istituire a norma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861 e del comma 2° dell'art. 14 della legge 25 maggio 1913, n. 517 e' portato a 45 fino al 31 dicembre 1916".

Testo in vigore dal 7 agosto 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 1914

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1913 al 7 agosto 1914.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 luglio 1914, n. 679

    La L. 16 luglio 1914, n. 679 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Il numero dei corsi magistrali che si potranno istituire a norma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861 e del comma 2° dell'art. 14 della legge 25 maggio 1913, n. 517 e' portato a 45 fino al 31 dicembre 1916".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art14 · fonte del testo