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[1]I sottufficiali alle armi, che alla data in cui andra' in vigore la presente legge abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo e siano riconosciuti idonei a coprire una delle cariche speciali di cui al comma 4° dell'articolo 4, saranno nominati marescialli di compagnia, purche' rinuncino all'impiego civile.

[2]Avranno diritto alla stessa promozione i sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermita' provenienti da causa di servizio.

Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art14 · fonte del testo