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[1]Le somme occorrenti per le spese d'amministrazione e per aumentare l'uso dello zolfo nell'industria e nell'agricoltura, non dovranno mai superare, complessivamente, il limite che sara' stabilito dal regolamento.
[2]Per provvedere alla estinzione del residuo del debito di L. 2,000,000 contratto con il Banco di Sicilia, per la formazione del capitale della Banca autonoma di credito minerario e all'aumento del fondo costituito per attenuare le conseguenze della eventuale disoccupazione di operai delle miniere di zolfo, sara' stanziata nel bilancio di previsione, in distinti capitoli, una somma complessiva non maggiore di lire due per tonnellata di zolfo venduto e consegnato nell'esercizio precedente.
[4]La Cassa nazionale di previdenza amministrera' il fondo relativo per la concessione di assegni vitalizi di invalidita' e di vecchiaia, ovvero per la iscrizione alla Cassa stessa degli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, secondo le norme che, previ accordi col Consorzio e con la Cassa nazionale, saranno stabilite con decreto Reale.
[5]Gli assegni vitalizi saranno concessi agli operai delle miniere divenuti in modo permanente inabili al lavoro dalla data della costituzione del Consorzio, e nella loro assegnazione sara' data la preferenza agli operai piu' vecchi.
[6]Il residuo debito del Consorzio per le obbligazioni garantite dallo Stato, emesse per il pagamento dello stock acquistato dalla Societa' anglo-siciliana, sara' estinto nel periodo residuale di esistenza del Consorzio, mediante annualita' costanti comprensive del capitale e degl'interessi nella misura di L. 3.65 per cento, esenti da' ogni imposta presente e futura.
[7]La estinzione ha luogo mediante sorteggi al 1° luglio d'ogni anno e gl'interessi delle obbligazioni sono pagati al 1° febbraio e 1° agosto d'ogni anno.
[8]Sara' pure provveduto alla rateale estinzione del debito verso i consorziati al 31 luglio 1909, per fedi di deposito e titoli dipendenti, in guisa che esso sia estinto entro il 31 luglio 1918.
[9]Dai versamenti fatti al Banco di Sicilia, in conformita' all'art. 17, saranno prelevate ed accantonate, con le norme stabilite nel regolamento, le somme occorrenti per il pagamento delle spese e delle passivita' sopraindicate.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenneziale 27 aprile 1916, n. 522
1Il Decreto Luogotenneziale 27 aprile 1916, n. 522 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dalla data della pubblicazione del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 179, il contributo del Consorzio al fondo per la concessione di assegni vitalizi agli operai delle miniere di zolfo, di cui all'art. 19 della legge 30 giugno 1910, n. 361, e' elevato a lire una per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato".
Decreto Luogotenneziale 24 luglio 1917, n. 1185
2con decorrenza dal 1 agosto 1917
Il Decreto Luogotenneziale 24 luglio 1917, n. 1185 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono esclusi dall'applicazione delle indicate disposizioni gli addetti alle zolfare della Sicilia; pero' per tutto il periodo di applicazione del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670, il contributo per il fondo per la concessione di assegni vitalizi di invalidita' e vecchiaia, di cui all'art. 19 della legge 30 giugno 1910. n. 361, gia' elevato col decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n 522, a lira una per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato, e' stabilito con effetto dal 1° agosto 1917, nella misura di lire cinque".
Testo in vigore dal 19 agosto 1917 al 16 dicembre 2009
