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[1]Le somme occorrenti per le spese d'amministrazione e per aumentare l'uso dello zolfo nell'industria e nell'agricoltura, non dovranno mai superare, complessivamente, il limite che sara' stabilito dal regolamento.

[2]Per provvedere alla estinzione del residuo del debito di L. 2,000,000 contratto con il Banco di Sicilia, per la formazione del capitale della Banca autonoma di credito minerario e all'aumento del fondo costituito per attenuare le conseguenze della eventuale disoccupazione di operai delle miniere di zolfo, sara' stanziata nel bilancio di previsione, in distinti capitoli, una somma complessiva non maggiore di lire due per tonnellata di zolfo venduto e consegnato nell'esercizio precedente.

[3]Il Consorzio versera' trimestralmente alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai la somma di centesimi cinquanta per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato. 1

[4]La Cassa nazionale di previdenza amministrera' il fondo relativo per la concessione di assegni vitalizi di invalidita' e di vecchiaia, ovvero per la iscrizione alla Cassa stessa degli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, secondo le norme che, previ accordi col Consorzio e con la Cassa nazionale, saranno stabilite con decreto Reale.

[5]Gli assegni vitalizi saranno concessi agli operai delle miniere divenuti in modo permanente inabili al lavoro dalla data della costituzione del Consorzio, e nella loro assegnazione sara' data la preferenza agli operai piu' vecchi.

[6]Il residuo debito del Consorzio per le obbligazioni garantite dallo Stato, emesse per il pagamento dello stock acquistato dalla Societa' anglo-siciliana, sara' estinto nel periodo residuale di esistenza del Consorzio, mediante annualita' costanti comprensive del capitale e degl'interessi nella misura di L. 3.65 per cento, esenti da' ogni imposta presente e futura.

[7]La estinzione ha luogo mediante sorteggi al 1° luglio d'ogni anno e gl'interessi delle obbligazioni sono pagati al 1° febbraio e 1° agosto d'ogni anno.

[8]Sara' pure provveduto alla rateale estinzione del debito verso i consorziati al 31 luglio 1909, per fedi di deposito e titoli dipendenti, in guisa che esso sia estinto entro il 31 luglio 1918.

[9]Dai versamenti fatti al Banco di Sicilia, in conformita' all'art. 17, saranno prelevate ed accantonate, con le norme stabilite nel regolamento, le somme occorrenti per il pagamento delle spese e delle passivita' sopraindicate.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenneziale 27 aprile 1916, n. 522

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Il Decreto Luogotenneziale 27 aprile 1916, n. 522 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dalla data della pubblicazione del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 179, il contributo del Consorzio al fondo per la concessione di assegni vitalizi agli operai delle miniere di zolfo, di cui all'art. 19 della legge 30 giugno 1910, n. 361, e' elevato a lire una per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato".

Testo in vigore dal 27 maggio 1916 al 19 agosto 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 maggio 1916

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1910 al 27 maggio 1916.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenneziale 27 aprile 1916, n. 522

    Il Decreto Luogotenneziale 27 aprile 1916, n. 522 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dalla data della pubblicazione del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 179, il contributo del Consorzio al fondo per la concessione di assegni vitalizi agli operai delle miniere di zolfo, di cui all'art. 19 della legge 30 giugno 1910, n. 361, e' elevato a lire una per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art19 · fonte del testo