Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1927 al 16 dicembre 2009. 237 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Gli zolfi potranno essere classificati in quattro qualita' tenendo conto dei loro caratteri fisici e delle esigenze del mercato. Il numero delle qualita' potra' essere variato dal Ministro per l'economia nazionale, a richiesta di tanti consorziati che rappresentino insieme una produzione non inferiore a 30,000 tonnellate annue, sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Consorzio, e qualora concorrano speciali condizioni di ordine tecnico e commerciale. La decisione del Ministro per l'economia nazionale e' inappellabile.
tolto: Il prezzo di vendita delle varie qualita' di zolfo deve essere determinato in modo che per ciascuna piazza riesca uguale per tutti i richiedenti, e reso noto ad ogni variazione mediante pubblicazione di appositi listini.
tolto: I listini devono, per ogni piazza e per le singole qualita', indicare distintamente il prezzo degli zolfi:
tolto: posti a bordo;
tolto: posti alla vela (lungo bordo);
tolto: posti e pesati nei magazzini;
tolto: posti alla stazione.
tolto: La differenza di prezzo degli zolfi posti alle stazioni dei vari scali d'imbarco dell'isola, sara' determinata in base alle spese di trasporto, per ferrovia o con altri mezzi, occorrenti per provvedere di zolfo ciascuna piazza.
tolto: Allo scopo di facilitare l'impiego dello zolfo in determinate industrie, sia all'interno, sia all'estero, o la vendita in determinati luoghi, o in altri casi in cui sia evidentemente utile al Consorzio di vendere una determinata partita di zolfi, il Consorzio potra' concedere riduzioni sui prezzi normali, fissando, ove occorra, le condizioni e le garanzie relative all'uso dello zolfo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art3 · fonte del testo