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[1]Il Consorzio ha lo scopo di vendere lo zolfo per conto e nell'interesse comune di tutti i consorziati.
[2]A tale effetto e' consorziato tutto lo zolfo ottenuto nelle miniere, come primo prodotto del trattamento del minerale di zolfo, il quale resta sottoposto alle norme stabilite dall'art. 6.
[3]Il Consorzio, nei limiti della quantita' annualmente disponibile, tenuto conto degli impegni per le vendite fatte direttamente, non potra' rifiutarsi di vendere lo zolfo a chiunque ne faccia richiesta.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenneziale 27 aprile 1916, n. 522
1Il Decreto Luogotenneziale 27 aprile 1916, n. 522 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, e' sospesa l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana. Le norme per la vendita dello zolfo saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e sottoposte all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio".
Testo in vigore dal 27 maggio 1916 al 6 giugno 1925
