Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1916 al 6 giugno 1925. Leggi il testo vigente →

[1]Il Consorzio ha lo scopo di vendere lo zolfo per conto e nell'interesse comune di tutti i consorziati.

[2]A tale effetto e' consorziato tutto lo zolfo ottenuto nelle miniere, come primo prodotto del trattamento del minerale di zolfo, il quale resta sottoposto alle norme stabilite dall'art. 6.

[3]Il Consorzio, nei limiti della quantita' annualmente disponibile, tenuto conto degli impegni per le vendite fatte direttamente, non potra' rifiutarsi di vendere lo zolfo a chiunque ne faccia richiesta.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenneziale 27 aprile 1916, n. 522

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Il Decreto Luogotenneziale 27 aprile 1916, n. 522 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, e' sospesa l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana. Le norme per la vendita dello zolfo saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e sottoposte all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio".

Testo in vigore dal 27 maggio 1916 al 6 giugno 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 maggio 1916

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1910 al 27 maggio 1916.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenneziale 27 aprile 1916, n. 522

    Il Decreto Luogotenneziale 27 aprile 1916, n. 522 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, e' sospesa l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana. Le norme per la vendita dello zolfo saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e sottoposte all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art2 · fonte del testo