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[1]Il conto consuntivo deve dimostrare gli incassi e i pagamenti fatti nel corso dell'esercizio ed indicare le somme rimaste da incassare o da pagare, per tenerne conto nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
[2]L'eventuale avanzo di cassa sara' distribuito, dopo l'approvazione del conto, agli intestatari delle fedi di deposito relative agli zolfi venduti e consegnati nell'esercizio, nel modo che sara' stabilito dal regolamento, tenendo conto della quantita' venduta e del prezzo medio ricavato in ciascuna piazza e delle spese di trasporto sostenute da ciascun consorziato. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1248
4Il Decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1248 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga alle disposizioni del secondo comma dell'art. 20 della legge 30 giugno 1910, n. 361, e agli articoli 1, 2 e 3 delle norme per la distribuzione dell'avanzo di cassa approvate col decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 522, a far principio dall'esercizio 1916-917 e fino all'esercizio consortile, in cui sara' pubblicata la pace, l'avanzo di cassa, risultante a fine di ogni esercizio, sara' attribuito agli aventi diritto in ragione della quantita' di zolfo per loro conto venduta e consegnata, sulla base della differenza tra il prezzo medio netto ricavato dalle vendite, eseguite in tutte le piazze e il prezzo medio delle fedi di deposito emesse in tutte le piazzo che concorrono alla ripartizione".
Testo in vigore dal 25 settembre 1918 al 16 dicembre 2009
