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[1]Il conto consuntivo deve dimostrare gli incassi e i pagamenti fatti nel corso dell'esercizio ed indicare le somme rimaste da incassare o da pagare, per tenerne conto nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

[2]L'eventuale avanzo di cassa sara' distribuito, dopo l'approvazione del conto, agli intestatari delle fedi di deposito relative agli zolfi venduti e consegnati nell'esercizio, nel modo che sara' stabilito dal regolamento, tenendo conto della quantita' venduta e del prezzo medio ricavato in ciascuna piazza e delle spese di trasporto sostenute da ciascun consorziato.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 25 settembre 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art20 · fonte del testo