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Le vendite, cessioni, pegni, assegnazioni di zolfo ed altri simili atti producono, nei rapporti col Consorzio, il solo effetto di surrogare i compratori, cessionari, creditori con pegno e simili nei diritti, escluso il diritto di voto, e nelle obbligazioni che i loro danti causa hanno verso il Consorzio.
Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
