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[1]I consorziati votano per numero e per interesse.
[2]Nella prima di queste votazioni ciascuno di essi ha un voto; nella seconda ha un voto in ragione di ogni gruppo di dieci operai impiegati nella sua miniera, secondo i dati risultanti al Sindacato obbligatorio per gli infortuni sul lavoro, al 31 luglio di ogni anno.
[3]L'interesse del proprietario o possessore della miniera e' ragguagliato al quinto di quello dell'esercente.
[4]Le varie quote di esercizio di una miniera, o le varie quote di proprieta', o di possesso della stessa, devono essere rappresentate da un solo interessato, anche se donna nubile o maritata, il quale raccoglie i voti di tutti gli altri interessati.
[5]La rappresentanza spetta al maggiore interessato, se non sia stata conferita ad altro interessato, a norma dell'art. 678 del Codice civile; se gli interessati hanno una quota eguale, la rappresentanza spetta al piu' anziano di eta'.
Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
