Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1923 al 16 dicembre 2009. 165 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I capi di Istituto incaricati continuano la loro carriera come insegnanti e hanno diritto a una retribuzione annua nella misura indicata dalla tabella D.
tolto: La nomina e' fatta per un triennio a titolo di esperimento. Durante questo periodo l'incaricato e' sottoposto a due ispezioni almeno. Compiuto il triennio con esito favorevole, il capo di istituto e' nominato effettivo con decreto Reale, cessando di appartenere al ruolo degli insegnanti e il suo stipendio e' aumentato dell'ammontare della retribuzione che egli percepiva, come incaricato, a norma della tabella anzidetta.
tolto: La nomina a capo di istituto effettivo decorre dal 1° ottobre di ciascun anno e verra' computata come triennio compiuto la frazione di due anni e nove mesi.
tolto: L'incarico e' revocato, anche prima che si compia il triennio di esperimento, quando l'opera del capo di istituto non sia giudicata buona.
tolto: Contro il provvedimento di revoca dell'incarico e contro la negata promozione ad effettivo, e' ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 19 della legge 8 aprile 1906, n. 141.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art13 · fonte del testo