Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1923 al 16 dicembre 2009. 165 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: I capi di Istituto incaricati continuano la loro carriera come insegnanti e hanno diritto a una retribuzione annua nella misura indicata dalla tabella D.

tolto: La nomina e' fatta per un triennio a titolo di esperimento. Durante questo periodo l'incaricato e' sottoposto a due ispezioni almeno. Compiuto il triennio con esito favorevole, il capo di istituto e' nominato effettivo con decreto Reale, cessando di appartenere al ruolo degli insegnanti e il suo stipendio e' aumentato dell'ammontare della retribuzione che egli percepiva, come incaricato, a norma della tabella anzidetta.

tolto: La nomina a capo di istituto effettivo decorre dal 1° ottobre di ciascun anno e verra' computata come triennio compiuto la frazione di due anni e nove mesi.

tolto: L'incarico e' revocato, anche prima che si compia il triennio di esperimento, quando l'opera del capo di istituto non sia giudicata buona.

tolto: Contro il provvedimento di revoca dell'incarico e contro la negata promozione ad effettivo, e' ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 19 della legge 8 aprile 1906, n. 141.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art13 · fonte del testo