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[1]Il capo d'istituto incaricato od effettivo nei ginnasi isolati, nei licei isolati, negli Istituti nautici, nelle scuole normali senza classi complementari, nelle scuole tecniche e complementari, che non abbiano piu' di otto classi tra ordinarie ed aggiunte, ha l'obbligo d'insegnamento pari al programma della disciplina o delle discipline da lui professate.
[2]Nei predetti Istituti che abbiano un maggiore numero di classi e nei licei-ginnasi, negli Istituti tecnici e nelle scuole normali con classi complementari il capo d'Istituto ha obbligo di insegnamento da un minimo di ore sei a un massimo di ore dodici, secondo le esigenze del servizio e dei programmi, i quali salvo assoluta necessita', non devono essere frazionati; ha obbligo d'insegnamento pari all'orario del programma, ove questo sia inferiore al detto minimo.
[3]L'insegnamento del capo di Istituto deve essere impartito, sempre quando sia possibile, in classi aggiunte; alla cattedra tenuta da lui quando egli insegni in classi aggiunte, si provvede con altro insegnante di ruolo, sempre che la cattedra medesima non debba essere soppressa a norma dell'art. 10 della presente legge.
[4]In ogni caso, quando la popolazione scolastica di un Istituto sia superiore, da un biennio, a 250 alunni, non comprese per le scuole normali e i corsi magistrali le scuole annesse, il capo di Istituto incaricato od effettivo e' esonerato dall'insegnamento.
[5]Il capo d'Istituto provvede alle eventuali improvvise assenze col personale della scuola, e, quando non ne abbia modo, supplisce egli stesso, senza diritto a compenso.
[6]Egli non puo' assumere alcun incarico, sia nel proprio, sia in altro istituto, salvo gravi ragioni di servizio da valutarsi dal Ministero.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
