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A modificazione dell'art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'onere che lo stato puo' assumersi per il pagamento degli interessi in favore di Comuni e Provincie per la costruzione di palestre di ginnastica e di edifici destinati a scuole secondarie, classiche e tecniche, Regie e pareggiate, nonche' a convitti annessi alle Regie scuole normali, e' determinato in lire 200.000 annue.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art34 · fonte del testo