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[1]In nessun caso lo stipendio da corrispondersi all'insegnante o al capo d'istituto per effetto di qualsiasi aumento, a qualunque titolo conseguito, potra' essere superiore a quello indicato rispettivamente nelle tabelle I ed L in corrispondenza al numero degli anni di servizio prestati.

[2]Quando, in qualunque momento della carriera, lo stipendio risulti uguale a quello corrispondente, segnato nelle dette tabelle, l'insegnante o capo d'istituto continuera' negli anni successivi la sua carriera secondo le disposizioni degli articoli 5, 13 e 14, in modo pero' che essa non risulti ritardata in confronto con le tabelle I ed L.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art51 · fonte del testo