Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In nessun caso lo stipendio da corrispondersi all'insegnante o al capo d'istituto per effetto di qualsiasi aumento, a qualunque titolo conseguito, potra' essere superiore a quello indicato rispettivamente nelle tabelle I ed L in corrispondenza al numero degli anni di servizio prestati.
[2]Quando, in qualunque momento della carriera, lo stipendio risulti uguale a quello corrispondente, segnato nelle dette tabelle, l'insegnante o capo d'istituto continuera' negli anni successivi la sua carriera secondo le disposizioni degli articoli 5, 13 e 14, in modo pero' che essa non risulti ritardata in confronto con le tabelle I ed L.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
