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[1]L'obbligo dell'orario settimanale per gli insegnanti delle scuole di primo grado e' di ore 19, per quelli delle scuole di secondo grado di ore 16 e per gli insegnanti del ruolo C di ore Quando un professore insegni per ragioni di organico contemporaneamente in due istituti di grado diverso, tale obbligo e' quello fissato per gli insegnanti degli Istituti di primo grado, se egli appartiene al ruolo B, di secondo grado se egli appartiene al ruolo A.
[2]Quando l'orario normale di una disciplina o di un gruppo di discipline, che costituiscano cattedra, sia inferiore al limite stabilito nei precedenti comma, l'insegnante e' obbligato a raggiungere detto limite senza speciale retribuzione in classi aggiunte o in corsi ordinari, con insegnamento della propria o di altra disciplina, per la quale possieda il titolo specifico di abilitazione, anzitutto nell'Istituto a cui appartiene, poi in altri Istituti della medesima sede, compresi i corsi magistrali e gli Istituti governativi di educazione femminile, il cui personale insegnante sia a carico dello Stato.
[3]Nel determinare come gl'insegnanti debbano completare l'orario obbligatorio si seguiranno l'ordine e le norme stabiliti nell'art. 11 della presente legge per l'assegnazione delle classi aggiunte.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 1 maggio 1919
