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[1]L'obbligo dell'orario settimanale per gli insegnanti delle scuole di primo grado e' di ore 19, per quelli delle scuole di secondo grado di ore 16 e per gli insegnanti del ruolo C di ore Quando un professore insegni per ragioni di organico contemporaneamente in due istituti di grado diverso, tale obbligo e' quello fissato per gli insegnanti degli Istituti di primo grado, se egli appartiene al ruolo B, di secondo grado se egli appartiene al ruolo A. 10

[2]Quando l'orario normale di una disciplina o di un gruppo di discipline, che costituiscano cattedra, sia inferiore al limite stabilito nei precedenti comma, l'insegnante e' obbligato a raggiungere detto limite senza speciale retribuzione in classi aggiunte o in corsi ordinari, con insegnamento della propria o di altra disciplina, per la quale possieda il titolo specifico di abilitazione, anzitutto nell'Istituto a cui appartiene, poi in altri Istituti della medesima sede, compresi i corsi magistrali e gli Istituti governativi di educazione femminile, il cui personale insegnante sia a carico dello Stato. 10

[3]Nel determinare come gl'insegnanti debbano completare l'orario obbligatorio si seguiranno l'ordine e le norme stabiliti nell'art. 11 della presente legge per l'assegnazione delle classi aggiunte.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il secondo comma dell'art. 8 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e' abrogato per la parte che si riferisce all'obbligo degli insegnanti delle RR. scuole medie di completare l'orario minimo prescritto negli Istituti governativi di educazione femminile".

Testo in vigore dal 1 maggio 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 1 maggio 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il secondo comma dell'art. 8 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e' abrogato per la parte che si riferisce all'obbligo degli insegnanti delle RR. scuole medie di completare l'orario minimo prescritto negli Istituti governativi di educazione femminile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art8 · fonte del testo